La RITA[1] è una nuova e stabile forma di prestazione anticipata, disciplinata dal novellato art.11, commi 4 e ss., del D. Lgs 252/05 che consiste nell’erogazione frazionata di tutto, o soltanto di parte, del montante accumulato.
La possibilità di richiedere da parte degli aderenti la RITA è subordinata al verificarsi di taluni requisiti previsti per legge, da possedere al momento della presentazione della richiesta.
Possono, infatti, accedervi:
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In entrambi i casi è necessario il requisito dei 5 anni di iscrizione a forme di previdenza complementare.
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Dal punto di vista fiscale, il montante trasformato in RITA – sia esso l’intero importo della posizione accumulata o una quota parte dello stesso – è assoggettato a tassazione sostitutiva con aliquota del 15%, ridotta dello 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali[4].
La RITA viene erogata dall’accettazione della richiesta, da inviare al Fondo tramite l’apposito modulo, fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia[5], con frequenza trimestrale.
La prestazione della RITA è soggetta ad un costo di €15 annui per ciascun anno di erogazione, che sarà oggetto di prelievo al momento dell’erogazione della prima rata di ciascun anno.
A ciascun aderente è concesso richiedere, tramite l’apposito modulo, la revoca della prestazione una sola volta. Tuttavia, in caso di trasferimento della posizione ad altro fondo pensione, il trasferimento dovrà riguardare l’intera posizione individuale e quindi anche la porzione di montante trasformato in RITA, con conseguente revoca della stessa.
Il montante destinato a RITA, salva una diversa volontà dell’aderente da indicarsi sull’apposito modulo, sarà trasferito sul comparto più prudente (Obbligazionario Garantito) [6]. Purtuttavia, durante l’erogazione della RITA, l’aderente potrà esercitare la facoltà di cambiare il comparto di investimento del residuo montante a ciò destinato mediante l’apposito modulo.
Nell’eventualità che venga trasformato in RITA soltanto una parte del proprio montante, la residua parte resterà investita nel proprio comparto di appartenenza e sulla stessa sarà possibile esercitare il diritto a richiedere le prestazioni ordinarie[7].
In caso di premorienza dell’iscritto in corso di erogazione della RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, potrà essere riscattato secondo quanto previsto dall’art. 14, co. 3, del D. Lgs. 252/2005.
Trattandosi di una prestazione di previdenza complementare a tutti gli effetti, alle rate si applicano i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti dall’art. 11 co. 10 del D.Lgs 252/2005.
L’informativa da rendere agli iscritti in merito alla rate erogate sarà fornita su base annuale mediante la Comunicazione Periodica.
[1] Con la circolare n. 888 dell8/2/2018 la Covip ha fornito i chiarimenti interpretativi in merito alla erogazione frazionata della prestazione in commento.
[2] È da intendersi riferito ai soli iscritti titolari di reddito da lavoro.
[3] La prossimità (rispettivamente di 5 o 10 anni) alla maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia è da valutarsi sulla base delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.
[4] Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.
[5] I requisiti per la RITA maturano solamente con riferimento alla pensione di vecchiaia escludendo, pertanto, la possibilità che possa prendersi in considerazione la prossimità ad eventuali pensionamenti anticipati.
[6] A seguito dell’attivazione della RITA, la porzione della posizione per la quale si chiede il frazionamento resterà ad ogni modo investita e la maggiore o minore redditività influirà sul valore della RITA. Il valore delle rate cambierà in corso di erogazione in base all’andamento della gestione: ogni rata sarà, dunque, calcolata sul montante in gestione diviso il numero di rate da corrispondere.
[7] Si reputa, pertanto, preclusa la possibilità di richiedere anticipazioni sul montante trasformato in RITA, se non a seguito di una revoca della stessa.