FAQ – Le prestazioni
La legge prevede 6 mesi di tempo per erogare le somme. FOPEN, dal momento della presentazione di tutta la documentazione necessaria da parte dell’aderente, provvede alla liquidazione del capitale in un periodo di tempo molto minore (3-4 mesi).
In generale, la rendita sarà maggiore al crescere del capitale accumulato (che a sua volta dipende da quanto si è versato e da un’adeguata scelta del comparto d’investimento, nonché da eventuali richieste di anticipazione). Al capitale accumulato sono applicati dei "coefficienti di trasformazione", che andranno a definire l’importo della rata periodica di rendita; essi sono definiti al momento della sottoscrizione dell’apposita convenzione per l’erogazione delle rendite con la compagnia di assicurazione prescelta, e tengono conto sostanzialmente di 3 fattori:
- aspettativa di vita del lavoratore al momento del pensionamento;
- sesso;
- scelte effettuate dall'aderente (reversibilità o meno, età dell'eventuale beneficiario...).
La rata di rendita è calcolata al momento della richiesta di prestazione e viene erogata dal compagnia di assicurazione.
Consulta la Scheda Presentazione della Nota Informativa e in particolare la sez. ”Quanto potrai ricevere…..”. In caso ti manchino meno di tre anni all’età pensionabile, nel Prospetto della prestazione previdenziale che ti viene inoltrato dal Fondo annualmente, potrai consultare la sezione “…” dove troverai alcune simulazioni sull’importo della tua eventuale prestazione previdenziale.
In caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, puoi richiedere il riscatto del 100% della posizione previdenziale. In caso tu non abbia cessato il rapporto di lavoro, puoi successivamente riscriverti al Fondo in modo da far affluire i contributi al Fondo (che non vengono meno), accumulare di nuovo una posizione previdenziale e non perdere i benefici previsti.
In caso il cambio di azienda comporti anche il cambio del CCNL di riferimento, potrebbe convenire trasferire la posizione cumulata accumulata, per i seguenti motivi:
- prosegui la costruzione della propria pensione futura presso il nuovo fondo contrattuale;
- all’operazione di trasferimento non viene applicato alcun costo;
- col trasferimento si mantiene inalterata anche l'anzianità maturata presso il fondo precedente, dato assai utile per accedere ad alcune prestazioni (es. anticipazioni).
Se invece, nonostante il cambio di azienda, si rimane nell’ambito del CCNL elettrico, e la nuova azienda fosse iscritta a Fopen si può continuare ad essere iscritti a Fopen e ricevere regolarmente il flusso contributivo.
Fatte salve tutte le altre considerazioni legate alla situazione personale e di opportunità, da un punto di vista fiscale il riscatto è molto svantaggioso in quanto l’importo riscattato viene considerato come reddito da lavoro e tassato all’aliquota marginale (in altre parole si cumula alla retribuzione).
Puoi convertire il premio di produttività erogato dal tuo datore di lavoro, nei limiti di 3.000 euro annui, in contributo “welfare” verso il Fopen. In tale caso, le somme interessate, non entrano nel limite di Euro 5.164,57 previsto per la deducibilità fiscale e, al momento della percezione di prestazione (anticipazione, riscatto o prestazione pensionistica in capitale o rendita) non saranno sottoposti ad alcuna tassazione. Una specifica circolare dell’INPS prevede a carico dell’interessato, ai fini della fruizione dell’agevolazione fiscale, l’obbligo di comunicazione al fondo pensione dell’ammontare del premio di risultato convertito in welfare e versato sulla propria posizione individuale. La scadenza per tale adempimento è fissata (analogamente a quanto previsto per i contributi non dedotti) al 31 dicembre dell’anno successivo rispetto a quello di versamento. La mancata comunicazione dei contributi nei termini previsti dalla Circolare citata, implica la decadenza del beneficio dell’esenzione fiscale. Nella tua area riservata è prevista una specifica funzionalità per l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione. Per ulteriori dettagli fai riferimento al comunicato n. 7 del 2018 e successivo aggiornamento.