FAQ – Cosa fare in caso di
Sulla base delle disposizioni di legge, in tutti casi di Cassa Integrazione, il Tfr e gli importi previsti dall'art. 7 co. 9-undecies della L. 125/2015 (soppressione ex Fondo Gas), spettano sempre in misura integrale e, pertanto, l'azienda dovrà effettuare il relativo versamento al Fondo secondo le diverse aliquote previste.
Durante i periodi di intervento della Cassa Integrazione è POSSIBILE RISCATTARE il 50% della posizione maturata
A. Lo statuto di FOPEN permette il riscatto del 100% della posizione individuale maturata in caso di:
- cessazione del rapporto di lavoro
- cambio contratto
- nomina a dirigente
B. riscattare il 50% della posizione individuale maturata in caso di:
- cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi
- mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
C. riscattare il 100% della posizione individuale maturata in caso di:
- invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo
- cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
-Per i soci che hanno attivato prestiti con cessioni di V° di stipendio o delegazioni di pagamento per altre tipologie di finanziamento, notificati al Fopen, il pagamento della prestazione è subordinato all'esibizione di apposita documentazione attestante l'estinzione del vincolo.
E' sufficiente compilare l'apposito modulo farlo compilare all'ufficio del personale nella parte di competenza dell'azienda e spedirlo al FOPEN.
Dividiamo il capitale in tre parti e applichiamo l'imposta prevista dalla legge in vigore nel periodo di riferimento:
- quanto maturato dall'1 gennaio 2007
- quanto maturato tra l'1 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006
- quanto maturato fino al 31 dicembre 2000
QUANTO MATURATO DALL'1/01/2007 IN AVANTI
La tassazione varia in base alla tipologia di riscatto richiesta:
La tassazione applicata dal Fondo è definitiva. L'importo non viene riliquidato da parte degli uffici finanziari nè va riportato a fine anno nella dichiarazione dei redditi.
QUANTO MATURATO DALL'1/01/2001 al 31/12/2006
La tassazione varia in base alla tipologia di riscatto richiesta:
La "tassazione marginale" è quella applicata in busta paga. FOPEN, non conoscendo il reddito effettivo della persona, applica una tassazione provvisoria. In questo caso, quindi, l'importo andrà riportato nella dichiarazione dei redditi al fine di operare un conguaglio in base al reddito effettivo. Il CUD, inviato da FOPEN a seguito del riscatto, indicherà quale parte debba essere riportata in dichiarazione.
La "tassazione marginale" potrebbe essere onerosa. è sempre consigliabile, pertanto, trasferire l'importo al Fondo pensione del nuovo contratto.
QUANTO MATURATO FINO AL 31/12/2000
La tassazione varia in base alla tipologia di riscatto richiesta:
La tassazione separata è definitiva. Il capitale erogato non viene riliquidato da parte degli uffici finanziari e non va riportato nella dichiarazione dei redditi.
Clicca qui per scaricare il modulo di riscatto.
Mantenere l'iscrizione al Fondo, senza la possibilità ulteriori versamenti contributivi.
QUIESCENZA
E' la situazione di chi cessa il rapporto di lavoro, non riscatta la posizione maturata, ma preferisce mantenere l'associazione al fondo.
In questo caso il capitale accantonato viene costantemente investito sul mercato.
In tale caso all'aderente verranno dedotte dalla sua posizione le spese amministrative previste per ciascun iscritto.
In qualsiasi momento l'aderente potrà:
- riattivare i versamenti contributivi, nel caso di nuovo rapporto di lavoro con un'impresa di un settore per il quale è prevista l'associazione a FOPEN;
- riscattare la posizione maturata.
- trasferire la sua posizione ad altro fondo, ad esempio nel caso di assunzione da parte di un'impresa per la quale sia previsto un altro fondo di previdenza complementare.
A seguito di cessazione del rapporto di lavoro o nomina a dirigente, presso il nuovo fondo a cui si acceda. A qualsiasi fondo ed in costanza di rapporto di lavoro dopo almeno 2 anni di iscrizione a FOPEN.
I soci che hanno in essere prestiti con cessioni di V° di stipendio o delegazioni di pagamento per altre tipologie di finanziamento, notificati al Fopen, qualora gli stessi non siano stato estinti, il Fopen notificherà alla società finanziaria l'avvenuto trasferimento di posizione previdenziale per l'eventuale mantenimento del vincolo.
Eventuali designazioni di beneficiario effettuate dal aderente, dovranno essere riproposte nei confronti del fondo cessionario.
E' sufficiente compilare l'apposito modulo, farlo compilare all'ufficio del personale nella parte di competenza dell'azienda e spedirlo a FOPEN.
Il trasferimento è esentasse.
Clicca qui per scaricare il modulo di trasferimento.
Nel caso di sospensione del rapporto di lavoro per maternità la contribuzione è dovuta in tutti i casi in cui sussista un trattamento economico, integrale o parziale, erogato alla lavoratrice direttamente dall'impresa.
Ciò tanto per la quota a carico dell'azienda, tanto per quella a carico della lavoratrice.
Nei casi in cui, secondo il C.C.N.L. o apposita previsione aziendale, è previsto il 100% del normale trattamento retributivo, il contributo a FOPEN sarà pari all'1,35% del trattamento stesso, sia a carico dell'impresa, sia a carico della lavoratrice.
Viceversa, ove si tratti di assenze pur riconducibili alla maternità, ma per le quali non è previsto alcun trattamento economico, non è dovuta al Fondo alcuna contribuzione a carico azienda e dipendente.
Sulla base delle disposizioni di legge il Tfr spetta sempre in misura integrale e, pertanto, l'azienda dovrà effettuare il relativo versamento al Fondo secondo le diverse aliquote previste.
Il rapporto di lavoro non cessa, è solo sospeso, pertanto durante il periodo di maternità non è possibile riscattare la posizione maturata nel Fondo.
In costanza di rapporto di lavoro è possibile sospendere la contribuzione.
E' sufficiente comunicare tale volontà al proprio ufficio del personale che provvederà alla sospensione dal secondo mese successivo alla richiesta.
La sospensione ha effetto sul contributo aderente e azienda, non sul TFR e sugli importi previsti dall'art. 7 co. 9-undecies della L. 125/2015 (soppressione ex Fondo Gas), che continuerà ad essere versato al Fondo.
A seguito della rinuncia non è possibile riscattare la posizione maturata nel fondo, poichè tale possibilità è prevista solo nel caso di cessazione del rapporto di lavoro o nei casi espressamente previsti dalla legge.
E' la situazione di chi cessa il rapporto di lavoro, non riscatta la posizione maturata, ma preferisce mantenere l'associazione al fondo.
In questo caso il capitale accantonato viene costantemente investito sul mercato.
In tale caso all'aderente verranno dedotte dalla sua posizione le spese amministrative previste per ciascun iscritto.
In qualsiasi momento l'aderente potrà:
- riattivare i versamenti contributivi, nel caso di nuovo rapporto di lavoro con un'impresa di un settore per il quale è prevista l'associazione a FOPEN;
- riscattare la posizione maturata.
- trasferire la sua posizione ad altro fondo, ad esempio nel caso di assunzione da parte di un'impresa per la quale sia previsto un altro fondo di previdenza complementare.
Comporta la perdita dei requisiti di iscrizione a FOPEN, poichè al dirigente è applicabile un altro C.C.N.L.
E' possibile:
- riscattare l'intera posizione maturata.
- trasferire la posizione al fondo pensione dei dirigenti.
E' sempre consigliabile il trasferimento poichè il riscatto è trattato fiscalmente con aliquota progressiva.
La contribuzione prosegue regolarmente ed è commisurata al trattamento retributivo disposto dal C.C.N.L., ovvero da apposita previsione aziendale (accordo/regolamento interno), sia per la quota a carico dell'impresa, sia per quella a carico del lavoratore.
Sulla base delle disposizioni di legge il Tfr spetta sempre in misura integrale e, pertanto, l'azienda dovrà effettuare il relativo versamento al Fondo secondo le diverse aliquote previste.
Il rapporto di lavoro non cessa, è solo sospeso, pertanto durante il periodo di assenza per malattia o infortunio non è possibile riscattare la posizione maturata nel Fondo.
Gli aderenti, le Aziende associate, le Associazioni e altri soggetti delegati e/o interessati possono presentare reclamo al Fondo per iscritto compilando l’apposito form, presente sul nostro sito o nella propria area riservata.
Per reclamo si intende una comunicazione scritta con la quale sono rappresentate presunte irregolarità, criticità o anomalie circa il funzionamento del Fondo. Non si considerano reclami le comunicazioni non scritte (ad es. lamentele telefoniche) o aventi un oggetto diverso da quello indicato (ad es. mere richieste di informazioni). I reclami carenti dei suddetti elementi essenziali saranno rigettati.
Il Fondo è tenuto a dare riscontro al reclamo entro 45 giorni dalla ricezione dello stesso.
Solo nel caso in cui non si riceva risposta o si consideri la stessa non soddisfacente, si può presentare un esposto alla Covip. La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ha messo a disposizione, sul sito web www.covip.it una guida per la presentazione degli stessi.